I. Obbligo di verifica degli impianti
In riferimento al D.P.R. 462/2001 è previsto l'obbligo di richiedere la verifica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dai fulmini (ove necessario ed esistente) in tutti i luoghi di lavoro (soggetti al D.P.R. 547/55). Nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22 dicembre 1958) va richiesta la verifica dell'intero impianto elettrico.
La periodicità delle suddette verifiche dipende dal tipo di impianto:
- Ogni due anni:
a) Impianti di terra e dispositivi di protezione dai fulmini nei locali medici, luoghi a maggior rischio in caso di incendio e cantieri edili;
b) Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
- Ogni cinque anni la verifica deve essere richiesta negli altri casi.

II. Situazione preesistente (prima del D.P.R. 462/2001)
Fino al 23 gennaio 2002 le verifiche erano affidate alle ASL o alle ARPA regionali, che per ragioni di carenza di organico non riuscivano a garantire la verifica degli impianti. Il datore di lavoro si limitava a denunciare l'impianto agli Organi competenti senza avere alcuna responsabilità se gli Enti pubblici preposti non effettuavano né l'omologazione, né le verifiche periodiche dell'impianto, senza avere ulteriori responsabilità, poiché non erano imputabili a lui le mancate verifiche.

III. Situazione attuale (dopo del D.P.R. 462/2001)
Le verifiche degli impianti possono essere effettuate oltre che dalle ASL o ARPA anche da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive. La differenza sostanziale rispetto al passato è la seguente:
- Il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di richiedere la verifica periodica ogni due/cinque anni ad un Organismo Autorizzato o alla ASL/ARPA. In caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro è responsabile dell'inosservanza della legge, poiché per effettuare la verifica è sufficiente richiederla agli Organismi Abilitati, che disponendo di personale provvedono immediatamente ad effettuarla.

IV. Impianti esistenti
Il D.P.R. 462/2001 si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti. In particolare gli impianti già denunciati (ISPESL) devono essere sottoposti a verifica periodica se sono trascorsi più di due/cinque anni dalla denuncia o dalla data della ultima verifica della ASL o ARPA.

V. Controlli e Responsabilità
Di fronte ad un controllo dell'Autorità di vigilanza (Ispesl, Asl, Ispettorato del Lavoro, ecc.) il datore di lavoro è tenuto a dimostrare che l'impianto è stato sottoposto a verifica periodica. In caso di mancata verifica il datore di lavoro va incontro alle seguenti conseguenze:
- Sanzioni penali e obbligo immediato di sottoporre l'impianto a verifica periodica;
- Responsabilità penali e civili in caso di un infortunio imputabile all'impianto, peraltro non sottoposto a verifica.

VI. Obbligo di utilizzare ORGANISMI ABILITATI
Le verifiche degli impianti previste dal D.P.R. 462/01:
- verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- verifiche degli impianti di terra di impianti alimentati fino a 1000V;
- verifiche degli impianti di terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;
- verifiche degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro;
devono essere obbligatoriamente effettuate da un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive o, in alternativa dall'Asl/Arpa.
Non sono valide, a tal fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.


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